TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

Ai fini dell’applicazione del regime della tassazione separata per il trattamento di fine mandato erogato a un amministratore con incarichi speciali, è sufficiente che l'atto, di data certa anteriore all'inizio del rapporto, riconosca il diritto al trattamento di fine mandato senza necessità di doverne specificare anche l'importo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 292 del 27 aprile 2021. In tal caso, ha precisato l'Agenzia, è sufficiente che l'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che riconosce il diritto al TFM, determini genericamente il diritto all'indennità, demandando a un successivo atto del Consiglio di Amministrazione la specificazione dell'importo.

Con la risposta a interpello n. 292 del 27 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il regime di tassazione separata applicabile al trattamento di fine mandato erogato a un amministratore con incarichi speciali.

Il TFM è un'indennità che le società possono corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell'accantonamento pluriennale in apposito fondo di una quota parte del compenso spettante agli amministratori per il loro ufficio.

L'art. 2389, comma 1, c.c. prevede che i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. In deroga alla riportata disposizione, il comma 3 dell'art. 2389 prevede, al primo periodo, che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e, al secondo periodo, che se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Per i profili fiscali, il trattamento di fine mandato è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR e, cioè, alle somme e valori a qualunque titolo percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sempreché tali uffici non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

Laddove, viceversa, i compensi derivanti dall'ufficio di amministratore rientrino nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal titolare, i compensi sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.

Laddove, viceversa, i compensi derivanti dall'ufficio di amministratore rientrino nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal titolare, i compensi sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.

In entrambi i casi la tassazione del trattamento di fine mandato, sia come reddito assimilato al lavoro dipendente sia come reddito professionale, segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.

Relativamente alle modalità di tassazione, l'art. 17, comma 1, lettera c), TUIR prevede l'applicazione del regime di tassazione separata per le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lettera c-bis) dell'art. 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Ai fini della fruizione del regime di tassazione separata è, pertanto, richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Come precisato nella risoluzione 13 ottobre 2017, n. 124/E, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, incluso il trattamento di fine mandato, è determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante una delibera assembleare dei soci.

Con riferimento al requisito della "data certa", la circolare 16 febbraio 2007, n. 10/E, ha individuato, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che possono conferire data certa a un determinato atto come:

- la formazione di un atto pubblico;

- l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;

- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

La previsione dell'art. 17, comma 1, lettera c), TUIR, che subordina l'applicazione del regime di tassazione separata alla sussistenza della condizione che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto può essere intesa, limitatamente agli incarichi speciali di cui all'art. 2389, comma 3, c.c., nel senso che è sufficiente che l'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all'indennità medesima, demandando a un successivo atto del Consiglio di Amministrazione la specificazione dell'importo.

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