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Nuove linee guida dal Ministero dei trasporti, su capienza e Green Pass per Bus turistici, Ncc e Taxi
NUOVE LINEE GUIDA DAL MINISTERO DEI TRASPORTI, SU CAPIENZA E GREEN PASS PER BUS TURISTICI, NCC E TAXI
Emanate il 29 agosto e relative ai servizi di trasporto commerciali e non di linea
31 agosto 2021
Nuove linee guida sono state emanate il 29 agosto 2021 dal Ministero dei Trasporti relative ai servizi di trasporto commerciali e non di linea.
SERVIZI DI TRASPORTO COMMERCIALI E NON DI LINEA
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID- 19, di cui all’articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso, nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti, a:
Autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52/20121, e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita.
PER I VIAGGI DI LUNGA PERCORRENZA SONO INOLTRE OBBLIGATORIE:
La misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
L’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID- 19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
L’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
L’utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
PER I TAXI E NCC FINO A NOVE POSTI:
È raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
Il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
Nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri,
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato.
IN BUONA SOSTANZA, PER LUNGA PERCORRENZA SI INTENDE LE LINEE COMMERCIALI COSÌ DISTINTE:
per le linee commerciali che attraversano oltre 3 regioni è obbligatorio il green pass;
per le linee commerciali bi-regionali (tipo Venezia-Milano) non c’è bisogno di alcun green pass.
Per il noleggio con conducente bisogna sempre avere il green pass, obbligatori il distanziamento e la misurazione della temperatura.
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