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Autisti di bus, doppie regole sui tempi di guida e di riposo
L’Inl chiarisce con circolare n. 61 del 14 gennaio 2021, i rapporti tra il regolamento europeo e la legge 138/1958
L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare prot. n. 61 del 14 gennaio, che esprime un’interpretazione sul caso in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori a 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori a 50 chilometri. Una situazione che può verificarsi più volte in questi mesi di pandemia, quando bus turistici vengono utilizzati per rinforzare i bus urbani per evitare assembramenti nei trasporti degli studenti.
La materia, in alcuni casi, è disciplinata
dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006;
in altri, nella legge 14 febbraio 1958, n. 138 (orario di lavoro del personale con automezzi pubblici di linea extraurbana adibiti al trasporto di viaggiatori).
L’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 561/2006, lettera a), precisa che ci si riferisce ai servizi regolare di linea il cui percorso supera i 50 chilometri. Per tali servizi, l’articolo 6 stabilisce i tempi massimi di guida giornalieri (9 ore) e settimanali (56 ore), seppure con brevi oscillazioni.
La legge 138/1958 che all’articolo 2 stabilisce in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali la durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori. nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse singolarmente non superiori a 50 chilometri - si applica la norma nazionale.
Qualora invece si tratti di un percorso “misto” (se, cioè, anche una sola attività di guida superi tali limiti), va applicata la norma comunitaria in relazione a tempi di guida e riposi giornalieri (almeno 11 ore) e settimanale (almeno 45 ore).
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